Cancelli automatici in condominio: le nuove regole

I cancelli automatici sono pratici strumenti di uso quotidiano che ci consentono l'accesso a casa, giardino o garage in modo del tutto confortevole.

Attraverso l'uso di un telecomando abbiamo così la possibilità di accedere facilmente in ogni ambiente, senza dover scendere dal nostro veicolo, ma rimanendo comodamente al suo interno.

La diffusione trasversale di porte e cancelli automatici e la relativa semplicità di utilizzo non devono però farci dimenticare che, se non sottoposti ad attenti controlli, essi possono trasformarsi in apparecchiature piuttosto pericolose.

La nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE del 17/05/2006 che a livello europeo ha sostituito già a partire dalla fine del 2009 la vecchia Direttiva 95/16/CE considera i cancelli automatici e le sbarre elettriche come vere e proprie macchine, equiparandole a presse industriali o torni.

La loro costruzione ed installazione in contesti pubblici e privati merita pertanto un'attenzione particolare, specie in quegli spazi condivisi come condomini o cortili di edifici scolastici, in cui la presenza di bambini rende la zona particolarmente sensibile.

Ma quali sono le novità introdotte dalla Direttiva Macchine?

Cancelli automatici in condominio

La Direttiva stabilisce che l'installazione di ogni sistema di automazione debba essere accompagnato da un fascicolo tecnico contenente:

  • La Certificazione CE del produttore, attestazione della conformità del prodotto alle Direttive Comunitarie. La marcatura CE deve essere applicata obbligatoriamente sulla macchina in modo chiaro e facilmente individuabile, oltre che indelebile.
  • Il manuale d'uso
  • Il libretto di manutenzione
  • Il disegno complessivo del lavoro
  • L'analisi dei rischi, fattore che dipende dalle caratteristiche tecniche della struttura ma anche dall'ambiente in cui verrà installato.
  • Tale fascicolo deve essere conservato da parte dell'Amministratore condominiale per un periodo di almeno 10 anni e in caso di necessità, messo a disposizione delle autorità competenti.

    Nel caso di difformità e vizi dell'opera il costruttore rimane responsabile dell'impianto per un tempo di due anni dal giorno della consegna; nel caso invece di danni da prodotti difettosi, la responsabilità si estende a 10 anni.

    La Direttiva rende poi obbligatoria non solo la manutenzione, ma anche la compilazione di un libretto che attesti gli avvenuti interventi e la loro periodicità. Dalla data di installazione del cancello il proprietario diventa responsabile della sua manutenzione e di eventuali danni o incidenti causati dalla sua mancanza.

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