Telecamere in condominio – Sicurezza e Privacy:
le regole da rispettare

Proteggere gli spazi comuni delle nostre abitazioni da furti o atti vandalici grazie all'installazione di sistemi di videosorveglianza.

Negli ultimi anni, il crescente senso di insicurezza percepito, ha spinto molti cittadini a desiderare l'installazione di circuiti di videosorveglianza all'esterno delle proprie abitazioni e nelle aree comuni per monitorarne gli accessi.

Al tempo stesso, la presenza di detrazioni fiscali statali a favore delle telecamere in condominio, (ricordiamo la proroga a tutto il 2020 del Bonus Ristrutturazioni) ha reso ancor più appetibile e conveniente la loro installazione.

Ma come riuscire a far coesistere il diritto alla sicurezza con l'altrettanto fondamentale diritto a riservatezza e privacy?

Telecamere in condominio

Telecamere in condominio: la normativa

Il tema, sensibile quanto attuale, è regolato dal Provvedimento del Garante della Privacy del 2010 e dalla Legge di riforma del Condominio (220/2012).

Secondo l'articolo 1122 ter del Codice Civile gli impianti di videosorveglianza sulle parti comuni possono essere installati solo dopo voto favorevole in assemblea almeno della metà dei condomini di un edificio. Le stesse spese, di installazione e relative alla successiva manutenzione, devono essere suddivise sulla base dei millesimi di proprietà.

Il raggio di azione delle videocamere potrà coprire tutte le aree comuni, tra cui l'ingresso, l'atrio, i pianerottoli, i cortili interni, il giardino o l'area adibita a garage.

Sono esclusi invece le strade circostanti o altri edifici, oltre che gli ingressi alle singole abitazioni, a meno che non sia il proprietario a richiederne espressamente il controllo.

Il Dlgs 196/2003 Codice della Privacy stabilisce poi che la presenza di telecamere in condominio debba essere debitamente segnalata, con cartelli presenti non solo nei luoghi ripresi, ma anche nelle zone circostanti. La conservazione delle immagini registrate non deve superare le 24-48 ore. Il responsabile della segnalazione e della custodia dei dati in questo caso è l'Amministratore del condominio.

Le immagini registrate infine, possono essere utilizzate solo per i fini per i quali l'impianto è stato installato, vale a dire per la sicurezza dell'edificio e devono essere tutelate e non diffuse.

Il condomino interessato ad accedere alle registrazioni può farlo solo nel caso si verifichi una reale necessità (furti, danneggiamenti o violenze) e solo dopo aver effettuato denuncia alle autorità competenti.

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